| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
R.D. 18/06/1931 n. 773Art. 204. L'autorità locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale, del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza. Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse. Art. 205. L'autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nella sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose. Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita. Art. 206. La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio. Art. 207. Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento. Sul reclamo decide una commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podestà o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale. Il ministero dell'interno ha facoltà, nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio. Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità. Art. 208. È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È parimenti proibito: a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento; b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio; c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare in qualsiasi modo, offerta di lenocinio. Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un più grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi. TITOLO VIII Delle associazioni, enti ed istituti. Art. 209. Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duemila a seimila. Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. In tutti i casi di omessa, falsa e incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto. Art. 210. Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali. Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al ministro dell'interno. Contro il provvedimento del ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità. Art. 211. È vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del ministro dell'interno. È altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del ministro dell'interno. Art. 212. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle provincie e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello stato, delle provincie e dei comuni che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al ministro nel caso di dipendenti dello stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi. Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti. Art. 213. Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di u- n'associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello stato, è punito con l'ammenda da lire cento a mille. Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire tremila a diecimila. TITOLO IX Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra. Art. 214. Nel caso di pericolo di disordini il ministro dell'interno con l'assenso del capo del governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico. Art. 215. Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico. Art. 216. Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi. La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2. Art. 217. Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il ministro dell'interno, con l'assenso del capo del governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra. Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari. I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente. Art. 218. Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico. Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse. Art. 219. Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai tribunali militari le per- sone imputate di delitti contro la personalità dello stato, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o il patrimonio, quando abbiano commesso i predetti delitti durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto. Titolo x. Disposizioni finali e transitorie. Art. 220. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. Art. 221. Con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate. Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire mille. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute. Art. 222. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73. Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico. Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno. Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73. Il ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo. Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74. Art. 223. Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo v titolo iii del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico. Art. 224. L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato. I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati già presentati alla giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il capo del governo, Primo Ministro, Ministro per l'Interno: Mussolini. R.D. 18/06/1931 n. 773 - Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|